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L'ICI è l'imposta comunale sugli immobili: riguarda i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli ubicati in Italia. Nasce con il D. Lgs. 504/92. I fabbricati sono le unità immobiliari iscritte al catasto fabbricati; per aree fabbricabili si intendono quelle su cui gli strumenti urbanistici prevedono possibilità di edificazione.
L'imposta Comunale sugli Immobili è dovuta ad ogni comune sul cui territorio siano ubicati gli immobili, da parte di: proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli; titolari del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; soci di cooperative edilizie (non a proprietà indivisa) sull'alloggio assegnatogli, anche in via provvisoria; assegnatari dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto; locatari nel contratto di leasing; concessionari nel caso di concessione su area demaniale.
Non deve pagare il nudo proprietario, il locatario, l'affittuario ed il comodatario.
L'ICI va versata per i fabbricati la cui base imponibile è data dall'intera rendita catastale moltiplicata: per 100 se si tratta di fabbricati classificati nei gruppi catastali A (abitazioni) e C (magazzini, depositi, laboratori, ecc) con esclusione delle categorie A/10 e C/1; per 50 se si tratta di fabbricati classificabili nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e nel gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, scuole private, posti barca ecc.) ad eccezione, per quest'ultimo gruppo, di quelli interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, sforniti di rendita catastale; per 34 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria C/1 (negozi e botteghe); per 140 se si tratta di fabbricati classificati nella categoria B (collegi, convitti, ecc).
Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale moltiplicato per 75.
Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
Dall'anno 1997 sono aumentate: - del 5% le vigenti rendite catastali dei fabbricati;
- del 25% i redditi dominicali dei terreni agricoli.
Competenze dell'Ufficio Tributi Servizio sportello di informazione e consultazione. Ricezione delle denunce di variazione relative a: acquisizione, alienazione, variazioni immobili. Gestione dei dati, controllo, liquidazione della Maggior Imposta dovuta o Rimborso. Contestazioni di irregolarità catastali. Normativa di riferimento Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 - Decreto istitutivo dell'ICI
Delibere e modulistica ICI ANNO 20011: |