A norma dell’art. 54 del D.L.gs
15/12/1997 n. 446 se‘I Comuni approvano le tariffe ed i prezzi
pubblici ai fini dell’approvazione del Bilancio di Previsione; le tariffe ed i
prezzi pubblici possono comunque essere modificati, in presenza di rilevanti
incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell’esercizio
finanziario. L’incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo’.
L’art. 172 del D.
Lgs. 267/2000 dispone che sono allegati al Bilancio di previsione, tra gli
altri, la deliberazione con la quale sono determinate, per l'esercizio
successivo, per i servizi a domanda individuale, le tariffe, nonché, i tassi di
copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.
Con Decreto del Ministero
dell’Interno di concerto con il Ministero del Tesoro e delle Finanze del
31.12.1983 (G.U. n. 16 del 17.01.1984) sono state le categorie
dei servizi pubblici locali a domanda individuale, in attuazione del disposto
del 3° comma del D.L. 55/1983, convertito nella L. 131/1983.
L’art. 42 del D.L.gs
267/2000 che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione
delle tariffe dei servizi e dei tributi comunali.
Per l'anno 2012 la Giunta Comunale ha apporovato i seguenti Diritti di Segreteria:
Diritti di Segreteria 2012nonhchè le seguenti Tariffe per servizi pubblici a domanda individuale, approvati con deliberazione
Giunta Comunale 321 del 7 dicembre 2011, successivamente integrata con
Giunta Comunale 343 del 28 dicembre 2011, deliberazione
Giunta Comunale 51 del 1 marzo 2012 e deliberazione
Girunta Comunale 111 del 10 maggio 2012 .