Denuncia di nascita da genitori non cittadini italiani e residenti all'estero

Ultima modifica 3 maggio 2018

La dichiarazione di nascita, può essere resa a scelta:

  1. Al direttore sanitario del centro di nascita entro tre giorni (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
  2. All'ufficiale dello Stato Civile del comune nel cui territorio è avvenuto il parto entro dieci giorni il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).

Da chi deve essere resa la dichiarazione di nascita

  • Nascita da unioni legittime (persone coniugate tra loro): persone coniugate tra loro):
    può presentarsi indistintamente uno dei due genitori od un loro procuratore speciale (munito di atto notarile); La dichiarazione può inoltre essere resa dal medico, dall'ostetrica e, nell'ipotesi che il parto avvenga al di fuori della struttura sanitaria, anche da altra persona che abbia assistito al parto.
  • Nascite da unioni naturali (persone non coniugate tra loro): la dichiarazione opera anche come riconoscimento mediante il quale chi si presenta si dichiara genitore del neonato. Pertanto, ai sensi dell'art. 250 del Codice Civile, si devono presentare il/i genitori che intendono riconoscere il neonato.

Cosa occorre

  • Attestato di nascita redatto dall'ostetrica che ha assistito al parto
  • Documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante. Nel solo caso di unioni legittime, se possibile, anche quello del genitore non presente.

 


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