T.S.O Trattamento Sanitoario Obbligatorio

Ultima modifica 3 maggio 2018

La Polizia Locale interviene per l'esecuzione delle ordinanze sindacali che il Sindaco emette.

Il Trattamento Sanitario Obbligatorio (T.S.O.) è un procedimento amministrativo legittimato dall'art. 32 della Costituzione, disciplinato dalle Leggi 180/78 e 833/78, che permette di operare un ricovero per l'effettuazione di terapie di medicina generale o psichiatrica, contro la volontà del paziente, ma nel suo interesse.

Il procedimento che porterà all'esecuzione del trattamento sanitario obbligatorio viene attivato con specifica richiesta scritta del medico curante, alla quale segue la visita di un secondo medico, appartenente alla struttura sanitaria pubblica, finalizzata alla verifica dell'esistenza dei presupposti che giustificano l'adozione del provvedimento.
Questi presupposti sono:

  • l'incapacità del paziente di avere coscienza del proprio stato di malattia;
  • l'opposizione del paziente alle necessarie cure;
  • la necessità di un intervento terapeutico urgente, nonché la mancanza delle condizioni e delle circostanze atte a consentire di adottare tempestive ed idonee misure sanitarie di tipo extraospedaliero.

Le indicazioni e le caratteristiche di attivazione sopra riportate sono valide tanto per i T.S.O. terapeutici (pazienti con patologie mediche non psichiatriche) regolati dall'art. 33 della Legge 833/78, quando per i T.S.O. psichiatrici regolati dall'art. 34 della medesima disposizione di legge.


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