Denuncia di nascita da unione naturale
Ultimo aggiornamento: 3 maggio 2018, 18:29
La dichiarazione di nascita, può essere resa a scelta:
- Al direttore sanitario del centro di nascita entro tre giorni (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
- All'ufficiale dello Stato Civile del comune nel cui territorio è avvenuto il parto entro dieci giorni il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
- All'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei gentori quando sia diverso dal luogo del parto entro dieci giorni (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
- All'ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza ella madre qualora i genitori risiedanoi in località diverse, entro dieci giorni (il termine viene calcolato dal giorno successivo al parto; se scade in giornata festiva viene automaticamente prorogato al successivo giorno non festivo).
Da chi deve essere resa la dichiarazione di nascita
- Nascita da unioni naturali (persone non coniugate tra loro):
La dichiarazione opera anche come riconoscimento mediante il quale chi si presenta si dichiara genitore del neonato. Pertanto, ai sensi dell'art. 250 del Codice Civile, si devono presentare il/i genitori che intendono riconoscere il neonato.
Cosa occorre
- Attestato di nascita redatto dall'ostetrica che ha assistito al parto
- Documento d'identità, in corso di validità, del dichiarante. Nel solo caso di unioni legittime, se possibile, anche quello del genitore non presente.