Attività di esproprio per pubblica utilità

Ultima modifica 3 maggio 2018

L'espropriazione è il provvedimento emanato dalla pubblica amministrazione in virtù del potere ablatorio di cui è dotata, che ha come conseguenza il trasferimento all'Amministrazione della titolarità di un bene (immobile o di un diritto reale), al fine di consentire la realizzazione di un'opera pubblica e previo pagamento di un indennizzo.

Sono espropriabili tutti i beni immobili. Oltre ai beni immobili sono espropriabili i diritti. Sono espropriabili solo previa sdemanializzazione, i beni appartenenti al Demanio Pubblico. Inoltre, i beni dedicati al culto sono espropriabili previo accordo con le autorità competenti.

L'art. 8 del D.P.R. 327/2001 link esterno - parlamento prevede che il Decreto di esproprio possa essere emanato qualora:

  • l'opera da realizzare sia prevista nello strumento urbanistico vigente, o in un atto di natura ed efficacia equivalente;
  • vi sia stata la dichiarazione di pubblica utilità;
  • sia stata determinata, anche se in via provvisoria, l'indennità di esproprio.